KYOTO PROTOCOL

Il contenuto del protocollo

     Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:

  • biossido di carbonio (CO2);
  • metano (CH4);
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoro di zolfo (SF6).

Rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il riscaldamento planetario poiché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra.

Globalmente, le parti dell'allegato I della Convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dalle parti.

Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8% tra il 2008 e il 2012.

Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.

Le parti hanno la facoltà di considerare il 1995 come anno di riferimento per le emissioni di HFC, PFC e SF6.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti:

  • rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
  • cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali a scopo di efficienza attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

Le parti organizzano un sistema nazionale di stima delle emissioni antropiche con le fonti e dell'assorbimento con i pozzi di tutti i gas a effetto serra non regolamentati dal Protocollo di Montreal, al più tardi un anno prima del primo periodo di impegno.

Un esame degli impegni è previsto al più tardi nel 2005, per il secondo periodo di impegni.

Atto

Data
di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Decisione 2002/358/CE

data di notifica

-

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Il 31 maggio 2002, l'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto.

Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

L'Unione europea attua un sistema per lo scambio dei diritti di emissioni di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni nella Comunità. Per contribuire a tale sistema, la Comunità e gli Stati membri intendono rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nel quadro del protocollo di Kyoto. Gli impianti che effettuano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente disciplinati dal suddetto sistema di scambio di quote.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [ Cfr atti modificativi ].

SINTESI

La presente direttiva istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a decorrere dal 1° gennaio 2005. Di conseguenza, per quota si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che effettuano una delle attività indicate nell'allegato I della presente direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività dovranno aver ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

  • l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
  • i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
  • le fonti di emissioni dei gas;
  • le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di monitorare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. L'autorizzazione contiene quanto segue:

  • il nome e l'indirizzo del gestore;
  • la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
  • la metodologia e la frequenza del controllo;
  • le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
  • l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

Gestione delle quote

Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato III della presente direttiva e che indichi le quote che intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio previsto dalla direttiva (1° gennaio 2005 - 1° gennaio 2008) sono pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni sono pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osservazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della presente direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica.

Almeno il 95% delle quote del primo triennio sono assegnate agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegneranno il 90% delle quote a titolo gratuito.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. Essi provvedono inoltre affinché entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Tali quote restituite vengono successivamente cancellate.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Alla fine di ogni anno, il gestore deve dichiarare all'autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto nell'anno in corso. Tali comunicazioni si atterranno alle "linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni" che la Commissione ha adottato a tal fine basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV della presente direttiva (vedi sotto).

Si procederà a una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi di cui all'allegato V della presente direttiva. Qualora le verifiche delle comunicazioni non soddisfino i criteri di cui all'allegato, il gestore non potrà trasferire quote finché la sua comunicazione non sarà conforme.

Sanzioni

Il gestore che entro il 30 aprile non restituisce un numero di quote pari alle emissioni rilasciate durante l'anno precedente sarà obbligato a pagare un'ammenda sulle emissioni in eccesso. L'ammenda ammonta a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (40 euro durante il triennio a partire dal 1° gennaio 2005) e non dispensa il gestore dal suo obbligo di restituire un numero di quote pari alle sue emissioni in eccesso. Ciascuno Stato membro determina il regime di sanzioni applicabile alle violazioni della presente direttiva e lo comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

Meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

La direttiva 2004/101/CE approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione e il protocollo di Kyoto, in quanto riconosce i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito) ai fini del sistema comunitario. In tal modo i gestori, per conformarsi agli obblighi loro incombenti, potranno utilizzare questi due meccanismi nel quadro del sistema di scambio di quote. Il risultato sarà che gli impianti soggetti al sistema potranno conformarvisi ad un costo ridotto. Le stime per il periodo 2008-2012 prevedono una riduzione superiore al 20% del costo annuo di messa in conformità di tutti gli impianti dell'Unione allargata.

La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura. I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER). La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Registri, relazioni e accordi

La Commissione adotta un regolamento sull'istituzione di un sistema di registri, sotto forma di banche di dati elettroniche che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Tali registri garantiscono inoltre l'accesso dei cittadini all'informazione, la riservatezza e il rispetto delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

La Commissione nomina un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrate le quote rilasciate, trasferite e cancellate a livello comunitario. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico delle singole operazioni relative alle quote. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, le transazioni in oggetto sono sospese finché le irregolarità non vengono corrette.

Ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva e della direttiva modificativa. La Commissione pubblica un rapporto annuale sulla base di dette relazioni.

Per garantire il riconoscimento reciproco delle quote e incentivare il ricorso a progetti di JI e CDM, la Commissione può concludere accordi con paesi terzi (che hanno ratificato il protocollo di Kyoto e che sono elencati nell'allegato B di quest'ultimo) che utilizzano altri sistemi di scambio dei diritti di emissione dei gas a effetto serra.

Particolarità nell'applicazione del sistema di scambio di quote

Nel caso in cui la Commissione conceda la sua approvazione, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote ad attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati negli allegati della direttiva 2003/87/CE, dopo averne studiato le conseguenze sul mercato interno, la concorrenza e il sistema di scambio delle quote. A decorrere dal 2005, gli Stati membri possono applicare il sistema anche agli impianti di cui all'allegato I che sono al di sotto dei limiti di emissione di cui all'allegato.

Gli Stati membri (entro il 31 dicembre 2007) possono chiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di taluni impianti dal sistema.

Gli Stati membri possono autorizzare i gestori degli impianti di cui all'allegato I a costituire un raggruppamento (nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e nel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2008) di impianti per la stessa attività. Tali gestori designano un amministratore fiduciario che gestisce le quote degli impianti ed è responsabile della restituzione di un numero di quote uguale al totale delle emissioni prodotte dagli impianti del raggruppamento.

Nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione ha definito le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore (cfr. la rubrica "Atti collegati").

Contesto: libro verde e protocollo di Kyoto

Il Libro verde della Commissione europea sull'istituzione di un sistema di scambio dei diritti di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha aperto un dibattito sull'opportunità e sull'eventuale funzionamento di tale sistema. La presente direttiva si basa sui risultati del dibattito.

L' approvazione del protocollo di Kyoto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri nel 2002 impegna questi ultimi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 2008-2012, dell'8% rispetto ai livelli del 1990. La presente direttiva, che istituisce un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, assiste la Comunità e gli Stati membri nell'adempimento dell'impegno assunto nell'ambito del protocollo di Kyoto in modo efficiente e rispettoso dello sviluppo economico e dell'occupazione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/87/CE

25.10.2003

31.12.2003

GU L del 25.10.2003

 

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/101/CE

13.11.2004

13.11.2005

GU L 338 del 13.11.2004

ATTI CONNESSI

Decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 59 del 26.2.2004].
Gli 11 allegati di detta decisione contengono le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'allegato I presenta le linee guida generali. Le linee guida supplementari per le attività specifiche sono presentate negli allegati II - XI. Tali linee guida mirano a garantire un monitoraggio e una comunicazione regolari e precisi delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità.

Comunicazione della Commissione, del 7 gennaio 2004, sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore [COM(2003) 830 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale comunicazione ha come oggetto di:

  • precisare l'interpretazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE al fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali di assegnazione di quote. I criteri sono i seguenti: gli impegni di Kyoto, le valutazioni dei progressi rispetto alle emissioni, il potenziale di riduzione delle emissioni, la coerenza con la legislazione comunitaria, la non-discriminazione tra imprese o settori d'attività, le informazioni che permettono ai nuovi paesi entranti di partecipare al sistema, le misure intraprese in fasi precoci, la considerazione delle tecnologie pulite, la considerazione delle osservazioni del pubblico, l'elenco degli impianti coperti, la concorrenza da parte di paesi terzi o entità esterne all'Unione;
  • assistere la Commissione nella valutazione dei piani nazionali di assegnazione stabiliti dagli Stati membri;
  • descrivere le condizioni nelle quali si verificano casi di forza maggiore. Queste ultime sono definite come circostanze che sfuggono al controllo del gestore dell'impianto e dello Stato membro in questione (ad esempio, guerre, catastrofi naturali, atti di terrorismo o di sabotaggio).

Piani nazionali di assegnazione delle quote

Comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 2004, al Consiglio e al Parlamento europeo sulle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificati da Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia a norma della direttiva 2003/87/CE [COM(2004) 681 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
In questa comunicazione e nelle decisioni a cui essa fa riferimento, la Commissione valuta i piani nazionali di assegnazione delle quote notificati da Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia. Nessun piano è stato interamente respinto, ma lo sono stati alcuni elementi dei piani di Finlandia, Francia, Portogallo e Slovacchia. Per questi casi, la comunicazione contiene le modifiche proposte dalla Commissione che permetteranno di accettare i piani proposti senza doverli sottoporre a una nuova fase della procedura. Questi otto piani rappresentano il 15% circa del volume totale stimato delle quote per il primo periodo di scambio (2005-2007).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle decisioni della Commissione del 7 luglio 2004 relative ai piani nazionali di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificati da Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito a norma della direttiva 2003/87/CE [COM(2004) 500 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
In questa comunicazione e nelle decisioni a cui essa fa riferimento, la Commissione valuta i piani nazionali di assegnazione notificati da Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Nessun piano è stato interamente respinto, ma lo sono stati alcuni elementi dei piani di Germania, Irlanda, Austria e Regno Unito. Per questi casi, la comunicazione contiene le modifiche indicate dalla Commissione che permetteranno di rendere accettabili i piani proposti senza doverli sottoporre a una nuova fase della procedura. Gli otto piani rappresentano quasi metà del volume totale stimato delle quote per il primo periodo di scambio (2005-2007), vale a dire in totale più di 2,88 miliardi di tonnellate, ripartiti come segue: Danimarca: 100,5 milioni di tonnellate; Germania: 1 499 milioni di tonnellate; Irlanda: 66,96 milioni di tonnellate; Paesi Bassi: 285,9 milioni di tonnellate; Austria: circa 98,24 milioni di tonnellate; Slovenia: circa 26,33 milioni di tonnellate; Svezia: 68,7 milioni di tonnellate; Regno Unito: 736 milioni di tonnellate.

 

L'Unione europea potrà realizzare una riduzione di emissioni di gas ad effetto serra leggermente superiore a quella richiesta dal Protocollo di Kyoto, a patto che gli Stati membri attuino tutte le politiche, le misure ed i progetti in paesi terzi in programma e che alcuni di essi diminuiscano tali emissioni più di quanto siano obbligati a fare.

Le ultime proiezioni raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente mostrano che i 15 Stati che erano già membri dell'UE prima del 2004 (UE a15) dovrebbero riuscire a ridurre le loro emissioni totali del 7,7% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2010 sulla base delle vigenti politiche interne e delle misure già in atto e soprattutto delle politiche e misure supplementari attualmente in programma.

Il sistema previsto da sei Stati membri dell'UE a 15 di usare i crediti derivanti da progetti di risparmio di emissioni in paesi terzi grazie ai "meccanismi flessibili" del Protocollo di Kyoto comporterebbe un'ulteriore ridu-

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zione di circa 1,1%, portando così il totale a 8,8% .

Si otterrebbe così una diminuzione maggiore di quella dell'8% rispetto ai livelli del 1990, che è il valore che l'UE a 15 si è impegnata a raggiungere entro il 20082012 nel quadro del Protocollo per la lotta contro i cambiamenti climatici.

Ciascuno dei paesi dell'UE a 15 ha inoltre un obiettivo approvato e giuridicamente vincolante relativo al contenimento o alla riduzione delle proprie emissioni, al fine di assicurare che venga realizzata una riduzione globale dell'8% nell'UE.

Dalle proiezioni risulta però che attualmente la Danimarca, l'Italia, il Portogallo e la Spagna stanno per superare i rispettivi limiti di emissione, a volte anche con ampi margini, pur ricorrendo all'uso dei meccanismi di Kyoto e di altre misure previste.

La Germania rischia di oltrepassare leggermente i propri limiti di emissione sulla base delle strategie e delle misure esistenti.

Ciò significa che l'UE a 15 può raggiungere il proprio obiettivo dell'8% di riduzione soltanto se il mancato rispetto degli obiettivi previsti per questi Stati membri verrà compensato da altri Stati membri che realizzeranno diminuzioni maggiori di quelle richieste.

Quest'ultima necessità non deve essere sottovalutata. Infatti, senza queste diminuzioni superiori al dovuto, l'UE a 15 realizzerà soltanto una riduzione totale del 6,5%, anche utilizzando i meccanismi di Kyoto.

Va però detto che le proiezioni non tengono conto di alcune misure importanti che dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni nei prossimi anni, quali il sistema europeo di cessione dei diritti di emissione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, od i progetti per sequestrare carbonio nei cosiddetti "assorbitori di carbonio", quali foreste e suoli agri-

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coli. Ciò significa che in realtà la diminuzione delle emissioni potrebbe essere maggiore di quella stimata.

Come è stato già segnalato dall'AEA in luglio, fino al 2002, ultimo anno per cui si dispone di dati completi, l'UE a 15 ha ridotto tutte le sue emissioni dei sei gas serra oggetto del Protocollo di Kyoto del 2,9% rispetto ai livelli del 1990.

Sono diminuite le emissioni pro-dotte dalla maggior parte dei settori, tra cui fornitura di energia, industria, agricoltura e gestione dei rifiuti, mentre nello stesso periodo sono aumentate di circa il 22% quelle dovute ai trasporti.

Dalle ultime proiezioni risulta che, applicando le attuali politiche e misure (iniziative concrete già in atto a livello UE o nazionale), le emissioni dell'UE-15 si ridurranno soltanto dell'1,0% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2010 e appena dello 0,6% se la Svezia e il Regno Unito non superano i loro obiettivi.

Il fatto che queste stime siano così basse è dovuto principalmente all'incalzante aumento delle emissioni causate dai trasporti, in particolare dal trasporto su strada.

L'obiettivo dell'UE a 15 non si applica ai 10 Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio di quest'anno, i quali hanno sotto-scritti degli accordi specifici. In base al Protocollo, la maggior parte di essi ha un obiettivo di riduzione dell'8% (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca e Slovenia) o del 6% (Ungheria e Polonia) rispetto ad un determinato anno (1990 o prima). Cipro e Malta non hanno invece obiettivi specifici.

In quasi tutti i nuovi Stati membri le emissioni sono diminuite sostanzialmente. Nel 2002, l'insieme delle loro emissioni è stato inferiore del 33% rispetto al livello dell'anno di riferimento, soprattutto grazie all'introduzione dell'economia di mercato e della conseguente ristrutturazione o chiusura di stabilimenti altamente inquinanti e di industrie ad elevato consumo energetico. Invece, le emissioni di gas serra dovute ai trasporti hanno superato del 12% i livelli dell'anno di riferimento.